PAGINA 47
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2009, alle ore 11.48, presso l’AULA 22 del Tribunale Ordinario di Roma, il processo PAOLINI contro BERNOCCHI è entrato davvero nel vivo!. Davanti al Giudice, la Dottoressa NICCHI, dalle 11.50 alle 12.30, sono stati sentiti cinque TEST d’accusa di ROBERT BERNOCCHI, difeso dall’Avvocato FLAMINIA CALDANI. All’udienza del 25 settembre l’Avvocato di fiducia di Paolini LORENZO LA MARCA era assente, per tanto è stato sostituito dall’altro Avvocato di fiducia del birichino della TV, il Legale MASSIMILIANO KORNMULLER. Tutti i test d’accusa del Bernocchi sono stati, di volta in volta, interrogati, dal Pubblico Ministero, dal Giudice, dall’Avvocato Caldani e dal Legale Kornmuller. La prima ad essere ascoltata è stata la Dottoressa CRISTINA CASATI, Capo Ufficio Stampa “UIP” (distribuzione cinematografica). La Casati ha riferito in merito ai fatti accaduti all’interno del cinema “Adriano”, a Roma, il 12 dicembre 2005. In quella circostanza avvenne un’accesa discussione tra il Paolini ed il Bernocchi. Entrambi erano presenti in sala, per seguire l’anteprima nazionale italiana, del tanto atteso film “King Kong”. Sia Paolini che Bernocchi erano stati regolarmente accreditati, dall’Ufficio Stampa ‘UIP’, per assistere alla proiezione della pellicola. La Casati ha precisato, in aula, che non ha sentito ciò che i due si sono detti. Ha solo riferito che ad un certo punto il Bernocchi ha abbandonato la sala, mentre il Paolini ha seguito tutta la proiezione del film. La seconda test chiamata in aula è stata la Dottoressa MARINA CAPRIOLI, una delle dipendenti dell’Ufficio Stampa ‘UIP’. Anche la Caprioli ha testimoniato in merito ai fatti del 12 dicembre 2005, sopracitati. Come la Casati, la Caprioli ha saputo della discussione tra il Paolini ed il Bernocchi, ma non ha sentito ciò che i due si sono detti. La terza test sentita in aula è stata la Signora VANESSA CLERICUZIO, sorella di TANIA CLERICUZIO, fidanzata di Robert Bernocchi. La Clericuzio ha parlato, circa dieci minuti, tra l’altro, del rapporto di grande amicizia, che legava il Bernocchi al Paolini, prima delle forti discussioni che hanno diviso i due. La Clericuzio ha poi precisato che ha incontrato più volte Paolini ed in più ha sottolineato che, con lei, il ‘Diabolik di Casal dè Pazzi’ è sempre stato affettuoso. Poi ha riferito di una serie di telefonate che il Paolini le avrebbe fatto, parlandole delle incomprensioni che aveva con il Bernocchi. Da precisare che la Clericuzio non ha fatto alcun cenno dell’ora, del giorno, del mese e dell’anno delle presunte telefonate che le avrebbe fatto il Paolini. Il quarto test è stato il Signor MASSIMO CIOTTI, amico di vecchia data sia del Paolini che del Bernocchi, che molto confusamente ha palesato al Giudice ed al Pubblico Ministero, che in un ipotetico incontro, che avrebbe avuto con il Paolini, a Roma, il terrore dei giornalisti TV gli avrebbe raccontato che, per i gravi torti subiti da Robert, avrebbe fatto di tutto per rendere ‘difficile’ la vita al Bernocchi. Anche il Signor Ciotti, nel riferire di questo presunto incontro, non ha fornito alcuna data ed orario preciso!!!. L’ultimo test è stato il fotografo e musicista ANDREA FRANCESCO BERNI, da qualche anno webmaster del sito di cinema www.badtaste.it, portale che è stato ideato da Gabriele Paolini e, successivamente, scippato dal Bernocchi. Berni conosce direttamente il Bernocchi, perchè Robert, dopo essersi appropriato illegalmente del sito di Paolini www.badtaste.it chiese allo stesso Andrea Francesco di collaborare al portale cinematografico, in qualità, appunto, di webmaster. Berni si è reso protagonista, in udienza, di una testimonianza, a dir poco ridicola!!!. Ha infatti citato una presunta telefonata che avrebbe ricevuto, sul suo cellulare, da una persona che si sarebbe presentata come Gabriele Paolini. Il ‘fantomatico’ Paolini avrebbe raccontato, per telefono, al Berni, alcune discussioni avute con il Bernocchi. Andrea Francesco Berni non ha fornito al Giudice, però, alcuna data, nè alcun orario della presunta telefonata ricevuta.
Dalle 12.32 alle 12.50 Paolini ha preso la parola per delle appassionate e piccanti dichiarazioni spontanee. In estrema sintesi il terrore di Emilio Fede ha precisato al Giudice ed al Pubblico Ministero, che nell’udienza dell’11 DICEMBRE 2008 il Bernocchi ha volutamente taciuto i ripetuti rapporti sessuali avuti con il Paolini. Motivo per il quale, il nemico numero 1 dei giornalisti TV italiani, in udienza ha, con molta precisione, fatto un nutrito e dettagliato elenco di tutti i molteplici rapporti sessuali che il Bernocchi gli ha concesso. Per ogni singolo rapporto Paolini ha aperto profumatamente il portafoglio, appagando così il desiderio di Robert di avere a disposizioni sempre più soldi!!!. Tra lo stupore e l’imbarazzo dei presenti, il presenzialista TV ha raccontato, tra l’altro: “Il 4 OTTOBRE 2004, alle ore 15.15, sono andato con Robert nella SAUNA, ad ingresso rigorosamente gay, ‘EUROPA MULTI CLUB’, in Via AURELIANA 40, a ROMA. Lì ho MASTURBATO il Bernocchi, all’interno della vasca idromassaggio della stessa sauna, davanti a persone che guardavano ed a loro volta si masturbavano. Sempre presso l’ ‘Europa Multi Club’ siamo entrati nelle cosidette ‘CABINE RELAX’ e lì Robert mi ha PENETRATO!!!. Per aver masturbato Robert e per aver ricevuto nel mio ANO, il PENE del Bernocchi, diedi a quest’ultimo un mucchio di soldi!!!. Il 9 OTTOBRE 2004, alle ore 17.30, sono andato con il Bernocchi in un’altra SAUNA, ad ingresso rigorosamente gay, denominata “TERME DI ROMA”, in Via PERSIO 4, a ROMA e dentro una ‘CABINA RELAX’ Robert mi ha concesso un RAPPORTO ORALE, sempre profumatamente pagato. Sabato 24 LUGLIO 2004, insieme a Robert abbiamo trascorso una piacevolissima notte di SESSO, in una STANZA D’ALBERGO a MILANO MARITTIMA; SESSO SFRENATO che si è ripetuto anche DOMENICA 25 LUGLIO 2004, all’interno di una STANZA dell’ ‘HOTEL 2000’, a FABRIANO. Anche in queste due occasioni ho pagato le PRESTAZIONI SESSUALI del Bernocchi”.
Tantissimi sono gli episodi di SESSO, talvolta anche a sfondo ‘FETICISTA’, che il Paolini ha raccontato di aver avuto con Robert. Per non dilungarsi in un lunghissimo elenco, qui di seguito citeremo solo alcuni episodi, narrati dal birichino della TV, davvero ‘MALIZIOSI’!!!. Paolini ha così detto in aula: “Dopo aver avuto un RAPPORTO ORALE con il Bernocchi, alle 23.37 del 7 OTTOBRE 2004, ho scoperto che Robert si era preso le PIATTOLE, dunque glielo palesai e lo aiutai a provvedere a DEPILARSI tutto il CORPO, compreso le sue PARTI INTIME. Fu davvero eccitante per me, depilare anche i TESTICOLI e l’ANO del Bernocchi. Anche per questo pagai profumatamente Robert!!!. Sottolineo, per curiosità, che la DEPILAZIONE avvenne presso l’ABITAZIONE di Robert, in Via G.B. VALENTE 143, a ROMA, quando la FIDANZATA del Bernocchi, TANIA CLERICUZIO, era assente, in quanto impegnata per lavoro, in FRANCIA!!!. Dopo aver LECCATO l’ANO di Robert VENERDI’ 8 OTTOBRE 2004, mi accorsi che Robert aveva le EMORROIDI. Glielo dissi ed anche in questa occasione lo aiutai. Lo mandai dapprima presso lo studio del mio medico di famiglia, la Dottoressa GIOVANNA MARIA DELOGU, all’epoca aveva la sua sede in VIALE MARX 171, alla quale aveva chiesto la cortesia di fare un’urgente PRESCRIZIONE MEDICA per il Bernocchi, al fine di fargli effettuare una VISITA UROLOGICA. La Dottoressa Delogu fu molto gentile e fece a Robert la prescrizione che io le avevo richiesto. Poi mandai il Bernocchi, da mio ZIO, il Professor ANTONIO PAOLINI, primario della CLINICA CHIRURGICA di “VILLA MARGHERITA” a ROMA, per un accurata visita, che Robert fece presso l’Ospedale “UMBERTO I”, a Roma, dove mio zio lavora saltuariamente. Tutto questo, sempre a mie spese!!!. Alle 10.00 del 6 OTTOBRE 2004, davanti al FIORAIO “GARDEN MYOSOTIS”, in Via ZANARDINI 115 (angolo Viale KANT, a ROMA), Robert mi vendette a carissimo prezzo, tre DISTINTI CONTENITORI DI PLASTICA contenenti al loro interno, il LIQUIDO SEMINALE, le FECI e l’URINA del Bernocchi!!!. Robert mi consegnò il tutto, dentro una busta di carta con manico”.
Dopo questi boccaceschi retroscena sessuali, il Paolini ha concluso le sue dichiarazione spontanee, dedicando pochissimi minuti ai cinque testimoni d’accusa del Bernocchi, così dicendo: “Egregio Giudice, sarò molto breve nel replicare a quanto ho sentito dai cinque testimoni d’accusa del Bernocchi, ascoltati oggi. Per quanto riguarda la CASATI e la CAPRIOLI, dico semplicemente che entrambe, con mia gioia hanno semplicemente riportato la verità dei fatti, in merito a ciò che successe in data 12 dicembre 2005, all’interno del cinema “Adriano”, a Roma. Ovvero che nè l’una nè l’altra hanno sentito ciò che ci siamo detti io ed il Bernocchi. Per quanto concerne la Signora VANESSA CLERICUZIO, posso semplicemente dire che la stessa ha riferito di telefonate che io le avrei presumibilmente fatto. Cosa non vera!!!. Inoltre la stessa Clericuzo nel citare queste presunte telefonate, non ha fornito nessuna data ed orario certo. MASSIMO CIOTTI ha riferito in aula di un presunto incontro che avrebbe avuto con me, nel quale io gli avrei confidato, cosa assolutamente non vera, che avrei reso ‘difficile’ la vita del Bernocchi. Preciso che il Ciotti non ha riferito nessuna data nè orario di questo presunto incontro avuto con me!!!. Infine ANDREA FRANCESCO BERNI ha reso una testimonianza davvero ‘ridicola’, del tutto non credibile. Ha parlato di una presunta telefonata che ricevette sul suo cellulare, durante la quale una persona si sarebbe presentata con il mio nome e cognome e gli avrebbe raccontato di alcune discussioni che io avrei avuto con il Bernocchi. Cosa assolutamente non vera!!!. Non ho mai parlato con il Berni. Preciso ancor di più che Andrea Francesco, nel riferire di questa presunta telefonata, non ha palesato alcuna data nè orario!!!”.
Finite le lunghe dichiarzioni spontanee del Paolini, il Giudice Nicchi ha aggiornato il processo all’udienza di MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2009, alle ore 11.00, presso l’AULA 24. In quella data è previsto l’ESAME DELL’IMPUTATO, ovvero l’esame di GABRIELE PAOLINI. Appuntamento quello del prossimo 17 novembre 2009, DAVVERO IMPERDIBILE!!!.
PAGINA 48
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009, alle ore 10.45, presso l’AULA D del Giudice di Pace di Roma è stato chiamato il processo Paolini contro Bernocchi. Robert ha querelato il birichino della TV per “DIFFAMAZIONE”. Il Giudice, la Dottoressa ANDREONI, dalle 10.48 alle 10.59, ha chiamato a testimoniare contro il Paolini, la Dottoressa CRISTINA CASATI, Capo Ufficio Stampa “UIP” (distribuzione cinematografica). La Casati, TEST del Bernocchi, ha riferito in merito ai fatti accaduti all’interno del cinema “Adriano”, a Roma, il 12 dicembre 2005. In quella circostanza avvenne un’accesa discussione tra il Paolini ed il Bernocchi. Entrambi erano presenti in sala, per seguire l’anteprima nazionale italiana, del tanto atteso film “King Kong”. Sia Paolini che Bernocchi erano stati regolarmente accreditati, dall’Ufficio Stampa ‘UIP’, per assistere alla proiezione della pellicola. La Casati ha precisato, in Aula, che non ha sentito ciò che i due si sono detti. Ha solo riferito che ad un certo punto il Bernocchi ha abbandonato la sala, mentre il Paolini ha seguito tutta la proiezione del film. Dopo la testimonianza della Casati il terrore dei giornalisti TV ha chiesto la parola al Giudice Andreoni per delle dichiarazioni spontanee.
Dalle 11.01 alle 11.16 Paolini ha preso la parola e davanti al Giudice ed al Pubblico Ministero, ha precisato che nell’udienza del 28 APRILE 2009 il Bernocchi ha volutamente taciuto i ripetuti rapporti sessuali avuti con il birichino della TV. Motivo per il quale, il nemico numero 1 dei giornalisti TV italiani, in udienza ha, con molta precisione, fatto un nutrito e dettagliato elenco di tutti i molteplici rapporti sessuali che il Bernocchi gli ha concesso. Per ogni singolo rapporto Paolini ha aperto profumatamente il portafoglio, appagando così il desiderio di Robert di avere a disposizioni sempre più soldi!!!. Tra lo stupore e l’imbarazzo dei presenti, il presenzialista TV ha raccontato, tra l’altro: “Il 4 OTTOBRE 2004, alle ore 15.15, sono andato con Robert nella SAUNA, ad ingresso rigorosamente gay, ‘EUROPA MULTI CLUB’, in Via AURELIANA 40, a ROMA. Lì ho MASTURBATO il Bernocchi, all’interno della vasca idromassaggio della stessa sauna, davanti a persone che guardavano ed a loro volta si masturbavano. Sempre presso l’ ‘Europa Multi Club’ siamo entrati nelle cosidette ‘CABINE RELAX’ e lì Robert mi ha PENETRATO!!!. Per aver masturbato Robert e per aver ricevuto nel mio ANO, il PENE del Bernocchi, diedi a quest’ultimo un mucchio di soldi!!!. Il 9 OTTOBRE 2004, alle ore 17.30, sono andato con il Bernocchi in un’altra SAUNA, ad ingresso rigorosamente gay, denominata “TERME DI ROMA”, in Via PERSIO 4, a ROMA e dentro una ‘CABINA RELAX’ Robert mi ha concesso un RAPPORTO ORALE, sempre profumatamente pagato. Sabato 24 LUGLIO 2004, insieme a Robert abbiamo trascorso una piacevolissima notte di SESSO, in una STANZA D’ALBERGO a MILANO MARITTIMA; SESSO SFRENATO che si è ripetuto anche DOMENICA 25 LUGLIO 2004, all’interno di una STANZA dell’ ‘HOTEL 2000’, a FABRIANO. Anche in queste due occasioni ho pagato le PRESTAZIONI SESSUALI del Bernocchi”.
Tantissimi sono gli episodi di SESSO, talvolta anche a sfondo ‘FETICISTA’, che il Paolini ha raccontato di aver avuto con Robert. Per non dilungarsi in un lunghissimo elenco, qui di seguito citeremo solo alcuni episodi, narrati dal birichino della TV, davvero ‘MALIZIOSI’!!!. Paolini ha così detto in Aula: “Dopo aver avuto un RAPPORTO ORALE con il Bernocchi, alle 23.37 del 7 OTTOBRE 2004, ho scoperto che Robert si era preso le PIATTOLE, dunque glielo palesai e lo aiutai a provvedere a DEPILARSI tutto il CORPO, compreso le sue PARTI INTIME. Fu davvero eccitante per me, depilare anche i TESTICOLI e l’ANO del Bernocchi. Anche per questo pagai profumatamente Robert!!!. Sottolineo, per curiosità, che la DEPILAZIONE avvenne presso l’ABITAZIONE di Robert, in Via G.B. VALENTE 143, a ROMA, quando la FIDANZATA del Bernocchi, TANIA CLERICUZIO, era assente, in quanto impegnata per lavoro, in FRANCIA!!!. Dopo aver LECCATO l’ANO di Robert VENERDI’ 8 OTTOBRE 2004, mi accorsi che Robert aveva le EMORROIDI. Glielo dissi ed anche in questa occasione lo aiutai. Lo mandai dapprima presso lo studio del mio medico di famiglia, la Dottoressa GIOVANNA MARIA DELOGU, all’epoca aveva la sua sede in VIALE MARX 171, alla quale avevo chiesto la cortesia di fare un’urgente PRESCRIZIONE MEDICA per il Bernocchi, al fine di fargli effettuare una VISITA UROLOGICA. La Dottoressa Delogu fu molto gentile e fece a Robert la prescrizione che io le avevo richiesto. Poi mandai il Bernocchi, da mio ZIO, il Professor ANTONIO PAOLINI, primario della CLINICA CHIRURGICA di “VILLA MARGHERITA” a ROMA, per un accurata visita, che Robert fece presso l’Ospedale “UMBERTO I”, a Roma, dove mio zio lavora saltuariamente. Tutto questo, sempre a mie spese!!!. Alle 10.00 del 6 OTTOBRE 2004, davanti al FIORAIO “GARDEN MYOSOTIS”, in Via ZANARDINI 115 (angolo Viale KANT, a ROMA), Robert mi vendette a carissimo prezzo, tre DISTINTI CONTENITORI DI PLASTICA contenenti al loro interno, il LIQUIDO SEMINALE, le FECI e l’URINA dello stesso Bernocchi!!!. Robert mi consegnò il tutto, dentro una busta di carta con manico”.
Da precisare che le dichiarazioni spontanee che Paolini ha rilasciato il 13 ottobre 2009, presso l’Aula D del Giudice di Pace di Roma sono in gran parte uguali alle dichiarazioni spontanee che il Diabolik di Casal dè Pazzi ha reso davanti al Giudice Nicchi, il 25 settembre 2009, presso l’Aula 22 del Tribunale Ordinario di Roma, trattandosi di due processi distinti che vedono, però, sempre Paolini contro Robert Bernocchi.
L’udienza del 13 ottobre 2009 si è caratterizzata per le ‘SCINTILLE’ che si sono viste in Aula tra l’Avvocato di fiducia di Paolini, MASSIMILIANO KORNMULLER ed il legale del Bernocchi, FLAMINIA CALDANI. E sì perchè i due Legali hanno discusso per circa 5 minuti sull’opportunita’ o meno di ascoltare un altro TEST di Robert, oltre alla Dottoressa Cristina Casati. In Aula infatti era presente anche ADRIANO ERCOLANI, nato a Roma nel 1973, regista e sceneggiatore, convocato dal Bernocchi per testimoniare contro il Paolini. Anche se Ercolani ha palesato al Giudice Andreoni la sua presenza, l’Avvocato di Paolini, Kornmuller, ha fatto presente allo stesso Giudice che Ercolani non era affatto presente nella lista dei TEST ammessi dal Pubblico Ministero. Motivo per il quale il Legale di Robert Flaminia Caldani è rimasta a bocca asciutta ed Adriano Ercolani non è stato affatto ascoltato.
Il Giudice Andreoni ha infine rinviato il processo a MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2010, alle ore 09.45, presso l’Aula F del Giudice di Pace di Roma.
PAGINA 49
VENERDI’ 30 OTTOBRE 2009, alle 10.30, con un’ora e mezza di ritardo, rispetto alla convocazione, presso l’ Aula 7 del Tribunale Ordinario di Roma è stato chiamato l’ennesimo processo (N. 21070/09) che vede GABRIELE PAOLINI CONTRO ROBERT BERNOCCHI; più precisamente è il quarto procedimento penale distinto, nel quale Paolini è in veste di IMPUTATO ed il Bernocchi è PARTE OFFESA.
Qui di seguito si possono leggere gli estremi del nuovo processo.
N. 10809/07. R.G. notizie di reato
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA – DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO.
Il PUBBLICO MINISTERO Dott. GIUSEPE CASCINI, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di: PAOLINI GABRIELE n. Milano 12/10/1974 elett. dom. c/o Avv. LORENZO LA MARCA – Viale del Vignola 5 - Roma
assistito e difeso dall’Avvocato Lorenzo La Marca – Viale del Vignola 5 Roma nominato di fiducia;
IMPUTATO
A) del reato p. e p. dall’art. 595 co. 3 c.p. per aver offeso la reputazione di BERNOCCHI ROBERT pubblicando le seguenti frasi “DELINQUENTE SIGNOR ROBERT BERNOCCHI, IL PIU’ NOTO MARCHETTARO D’ ITALIA” a mezzo di un articolo sul sito Internet denominato www.gabrielepaolini.it diffondendone inoltre l’indirizzo e il numero di telefono riservati.
In Roma denunciato in data 24/10/2006.
B) del reato p. e p. dall’art. 595 c. p. perchè trovandosi all’interno del Cinema Adriano davanti a numerose persone offendeva l’onore di ROBERT BERNOCCHI proferendo le seguenti frasi “BERNOCCHI ROBERT E’ UN MARCHETTARO, HA AVUTO CON ME RAPPORTI SESSUALI A PAGAMENTO, MI HA VENDUTO LA BIANCHERIA INTIMA”.
In Roma fatti accaduti in data 17/12/2006.
Nel quale risulta come persona offesa:
BERNOCCHI ROBERT n. Varsavia (Polonia) 31/03/1976 res. Roma in Via G. B. Valente 143
Visto l’art. 552 c.p.p.
DISPONE
la citazione dell’imputato in epigrafe indicato, davanti al Tribunale di Roma – in composizione monocratica, Piazzale Clodio, aula 7 Palazzo di Giustizia alle ore 09.00 del giorno 30/10/2009 per rispondere dei reati di cui sopra, con avvertimento all’imputato che non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia.
Roma, 12 – 12- 2008
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Roma, 12 – 12 – 2008
IL CANCELLIERE ALESSANDRA GIANSANTI
IL PUBBLICO MINISTERO GIUSEPPE CASCINI
Tornando all’udienza del 30 ottobre 2009 c’è stato un colpo di scena, davvero inaspettato!!!. Prima che il Giudice, la Dottoressa CAPRI, aprisse il dibattimento, l’ Avvocato di fiducia di Gabriele Paolini, LORENZO LA MARCA, con molta professionalità ha fatto presente in Aula che il Pubblico Ministero aveva accorpato ai due capi di imputazione, sopracitati, che vedono appunto Paolini in veste d’ imputato, difendersi dall’accuse del Bernocchi, un altro capo d’imputazione, che non è presente nel Decreto di Citazione a Giudizio, notificato al terrore dei giornalisti TV!!!. Cosa assai anomola, che lede i diritti di difesa del Paolini. Qui di seguito il testo del nuovo e terzo capo d’imputazione:
C) del reato p. e p. dall’ art. 660 c.p. per aver recato molestia a BERNOCCHI ROBERT inviandogli email del seguente tenore “ti saluterò a modo mio in diretta nazionale su Radio Radio”, “io ti onoro citandoti come il mio ragazzo, vergognati!. Il mio ragazzo lo sei stato, lo sei e lo sarai sempre per me!. La Costituzione parla chiaro. Io ti cito quando voglio, come voglio e dove voglio. Mi auguro che tu mi querelerai per l’ennesima volta, così fari contento il Pubblico Ministero Maiorano”, “prova a dire a Radio Radio di quando ti spompinavo in sauna”.
In Roma fatti denunciati in data 14/11/2997
Il Giudice Capri, preso atto di ciò che veniva giustamente palesato dall’Avvocato di Paolini, La Marca, si è ritirata in Camera di Consiglio e dopo circa mezz’ora ha deciso di rinviare il processo, in questione, a VENERDI’ 28 MAGGIO 2010, alle ore 09.00, presso l’Aula 8, al fine di valutare attentamente il problema sollevato dal difensore del nemico numero 1 di Emilio Fede!!!. Anche in questo processo Robert Bernocchi è difeso dall’Avvocato FLAMINIA CALDANI.
PAGINA 50
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2009, alle ore 11.37, presso l’Aula 24 del Tribunale Ordinario di Roma è stato chiamato il processo PAOLINI contro BERNOCCHI. L’udienza era stata fissata dal Giudice, la Dottoressa NICCHI, per le ore 11.00. In questa udienza, il birichino della TV è stato difeso dall’Avvocato MASSIMILIANO KORNMULLER che ha sostituito l’Avvocato LORENZO LA MARCA, difensore titolare del processo in questione. Mentre Robert Bernocchi è stato, come sempre, difeso dall’Avvocato FLAMINIA CALDANI. Dalle 11.39 alle 12.47 è avvenuto, come in proramma, l’esame dell’imputato. A Paolini sono state fatte, per un’ora e otto minuti, moltissime domande da parte del Pubblico Ministero, dell’Avvocato Caldani, dell’Avvocato Kornmuller e dello stesso Giudice Nicchi. Il terrore di Emilio Fede ha respinto con molta serenità e chiarezza tutti i capi d’imputazione che gli sono stati attribuiti, definendosi totalmente estraneo dalle infamanti e false accuse che gli vengono rivolte dal Bernocchi, oramai da molti anni. Inoltre Paolini è stato molto preciso nel chiarire, al Giudice che, dal 2003, privati cittadini hanno creato molteplici siti internet che hanno invaso la rete e sfruttato, senza alcuna autorizzazione, la popolarità del Diabolik di Casal dè Pazzi. Paolini ha anche sottolineato che dal 2003 a tutt’oggi non è mai esistito un sito internet che sia stato, da lui stesso, riconosciuto come sito ufficiale!!!. Tutto questo infatti è assai determinante per il processo e per le accuse di diffamazione che il Bernocchi ha mosso a Paolini. Infatti l’incubo di tutti i giornalisti televisivi, per maggiore chiarezza, ha fatto in aula nomi, cognomi, telefoni e luoghi di residenza di chi è stato effettivamente responsabile dei domini internet www.gabriele paolini.it e www.paolinihard.com
Per quanto riguarda il sito internet www.gabriele paolini.it i diretti responsabili che hanno materialmente inserito, di loro iniziativa, i contenuti (articoli e fotografie) sul portale in questione, a partire dal 7 settembre 2004, fino a metà dicembre 2006, quando il sito www.gabrielepaolini.it ha cessato la sua esistenza, sono i fratelli MANLIO e SILVIO RUBIOLA, residenti a GASSINO (provincia di TORINO), STRADA CERRETO 11 - 10090 (recapiti telefonici: 011-9818764 / 011-9812218 / 349-7813643 / 320-6381774).
Per quanto concerne il sito internet www.paolinihard.com i diretti responsabili che hanno materialmente inserito, di loro inziativa, i contenuti (articoli e fotografie) sul portale in questione, a partire dal 15 agosto 2005, fino a metà dicembre 2006, quando il sito www.paolinihard.com ha cessato la sua esistenza, sono i sopracitati fratelli Silvio e Manlio Rubiola ed il Signor VINCENT LO PALO, residente a BERGAMO, in Via GRAMSCI 14 E – 24069 (recapiti telefonici: 035-943341 / 335-6478254 / 339-3348888).
Concluso l’esame dell’imputato Paolini, il Giudice Nicchi ha rinviato il processo all’udienza di VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2010, alle ore 11.00, presso l’AULA 22.
PROCEDIMENTO n. 24663/09 r. g. n. r. - n. 17804/09 r. g. n. r.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Il Gudice Dottor MARCO MANCINETTI, letti gli atti del procedimento iscritto a carico di PAOLINI GABRIELE per il delitto di cui all’art. 595 c.p. commesso in danno del querelante BERNOCCHI ROBERT;
premesso che a seguito di precedente richiesta, con provvedimento in data 4.06.09 il Giudice per le Indagini Prelimanari di Roma disponeva nel presente procedimento il sequestro preventivo del sito internet www.gabrielepaolini.com mediante oscuramento dello stesso, vista la nuova richiesta del Pubblico Ministero, avanzata per ottenere il sequestro preventivo mediante cessazione del servizio di reindirizzamento DNS unicamente per il dominio www.gabrielepaolini.com ;
- rilevato che sulla base della dununcia della persona offesa è pacificamente emerso che attraverso il sito in questione, sono state diffuse notizie riguardanti la vita sessuale del querelante, con le quali il Paolini ha sostenuto di aver più volte versato denaro al Bernocchi per prestazioni sessauli;
- rilevato che alla stregua di quanto sopra sussiste il ‘fumus’ del reato di diffamazione, essendo indubbia la propalazione di siffatte notizie, per di più con linguaggio di per sè offensivo e scurrile, sia lesiva della reputazione del querelante;
- considerato che la libera disponibilità del sito in questione da parte dell’indagato o, eventulamente, di altri soggetti che abbiano agito utilizzando il nome, può agevolare oggettivamente la commissione di altri reati della medesima specie;
- letta la nota del Compartimento della Polizia Postale del Lazio in data 25.06.09, da cui si desume che la modalità tecnica attraverso cui realizzare l’oscuramento del sito è quella richiesta dal Pubblico Ministero;
- ritenuto dunque sussistenti i presupposti tutti per l’adozione del provvedimento invocato;
p. q. m.
visti gli artt. 321 c.p.p., 104 e 92 disp. att. c.p.p., dispone il suequestro preventivo del sito in questione mediante ordine di cessazione del servizio di reindirizzamento DNS unicamente per il dominio www.gabrielepaolini.com
Manda alla cancelleria perchè trasmetta al Pubblico Ministero il presente provvedimento per l’esecuzione.
Dispone la restituzione degli atti all’ufficio del P.M.
Roma, 4 DICEMBRE 2009.
Il Cancelliere Dottoressa ROBERTA VANUZZI.
Il Giudice Dottor MARCO MANCINETTI.
PAGINA 51
MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2009, presso l’AULA 13 del Tribunale Ordinario di Roma, alle ore 11.30, doveva essere chiamato il processo che vede Gabriele Paolini contro il Signor ROBERTO D’AMBROGIO, ex-titolare della società “SYSTEMLINE-MNT”. In questo processo Paolini è l’imputato ed il Signor D’Ambrogio la parte offesa. D’Ambrogio ha querelato il birichino della TV per i reati di ‘DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA’ e ‘CALUNNIA’. Da precisare che nel settembre 2006 il Signor D’Ambrogio era titolare di una società che gestiva siti internet, tra i quali www.badtaste.it portale cinematografico dove scriveva e, scrive tutt’oggi, Robert Bernocchi. Il terrore dei giornalisti TV, in data 13 settembre 2006, querelò il Signor D’Ambrogio per il grave reato di “VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”, in quanto D’Ambrogio dava ‘luce’, attraverso la sua società al sito www.badtaste.it sopracitato. Paolini ha sempre sostenuto che lo stesso sito www.badtaste.it fosse stato da lui ideato e successivamente ‘SCIPPATO’ dal Bernocchi. Il Diabolik di Casal de’ Pazzi, in data 14 settembre 2006, rese dunque pubblico sul suo sito www.gabrielepaolini.it oggi denominato www.gabrielepaolini.com la querela che fece al Signor D’Ambrogio. E quest’ultimo, sentendosi diffamato attraverso internet, decise di querelare Paolini, come sopra riportato. Anche in questo processo Paolini è difeso dall’Avvocato LORENZO LA MARCA. Per l’assenza del Giudice, titolare del processo, sopracitato, l’udienza fissata, inizialmente, presso l’AULA 13 è stata spostata presso l’AULA SESTA COLLEGIALE, sempre per le ore 11.30. Il Giudice che ha sostituito il suo collega titolare, ha chiamato il processo alle ore 11.45. A difendere Paolini c’era l’Avvocato LORENZO LA MARCA. In aula si è presentato anche ROBERT BERNOCCHI, chiamato dallo stesso birichino della TV, in qualità di ‘TESTIMONE’. Ad accompagnare Robert c’era la sua fidanzata TANIA CLERICUZIO. All’udienza era presente, eccezionalmente, anche la madre di Paolini, la Signora BICE BOCHICCHIO. Da sottolineare che la Signora Bochicchio, durante l’attesa del processo è stata, con serenità ed affetto, salutata dallo stesso Robert Bernocchi; i due hanno conversato per circa un minuto. Episodio, questo, senz’altro degno di nota, in quanto Paolini e Bernocchi hanno diversi processi dove sono l’uno contro l’altro. Il Giudice, dopo aver chiamato il processo, ha subito rinviato quest’ultimo all’udienza di MERCOLEDI’ 7 APRILE 2010, alle ore 09.30, presso l’AULA 13, al fine di riconsegnare tutto il fascicolo al collega titolare. Il Giudice ha riconvocato, per quella data, Robert Bernocchi, che verrà ascoltato in qualità di ‘testimone’.
VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2010, alle ore 12.40 (da precisare che l’udienza era stata fissata per le 11.00), presso l’Aula 22 del Tribunale Ordinario di Roma, è stato chiamato il tanto discusso processo ‘Paolini-Bernocchi’. Il Giudice, la Dottoressa NICCHI ha chiesto all’Avvocato di fiducia di Gabriele Paolini, LORENZO LA MARCA, se erano presenti i TEST di difesa del Diabolik di Casal dè Pazzi. L’Avvocato La Marca ha palesato al Giudice che tutti i test di difesa, convocati per l’udienza del 19 febbraio 2010, erano assenti. La Marca ha anche precisato che sia il Signor PIERO BERNOCCHI, Portavoce dei “COBAS” e padre di ROBERT BERNOCCHI, che la Signora RITA VITALI ROSATI, insegnante di Storia dell’Arte, in pensione, non hanno data alcuna risposta alla convocazione del 19 febbraio. Per quanto riguarda il TEST di difesa, il Signor VINCENT LO PALO, ideatore e responsabile del sito internet www.paolinihard.com (portale che Vincent Lo Palo, dedicò, tra il 2005 ed il 2007, al birichino della TV. Nel sito, tra l’altro, in assoluta esclusiva, veniva pubblicizzata, al numeroso pubblico di internet, una delle numerose attività ‘artistiche’ del “presenzialista catodico”, per eccellenza. Paolini, tra il 2005 ed il 2007, firmò un contratto che lo legava alla Produzione Cinematografica Hard di Roma “ORGHOUSE”, di proprietà di SALVATORE FERRARO, in qualità di regista ed attore di film ‘hard-artistici-surreali-felliani’), la sua convocazione, per l’udienza del 19 febbraio, non gli è stata mai consegnata, in quanto la residenza del Signor Lo Palo, fornita dal Paolini è risultata errata. L’Avvocato La Marca ha poi sottolineato che i fratelli Manlio e Silvio Rubiola, non si sono presentati in Aula, per problemi di salute; i due hanno fatto pervenire un regolare certificato medico. Sempre La Marca ha poi sottolineato al Giudice che Paolini ha rinunciato agli altri due suoi TEST di difesa, il Signor PIERFRANCESCO PISTORIO ed il Signor FABIO GATTI.
Dalle 12.50 alle 13.05, Gabriele Paolini ha reso sue dichiarazioni spontanee; al Giudice, il terrore di Emilio Fede, ha consegnato alcuni documenti cartacei, estratti da internet (in particolare da “Facebook”), dove si leggono chiaramente pesanti minacce rivolte allo stesso Paolini, a causa della sua notevole popolarità, raggiunta con la televisione. Da sottolineare che molte delle minacce rivolte al birichino della TV, derivano dalla sua impegnativa lotta contro la pedofilia, che lo vede impegnato, a difesa dei minori, da oltre 15 anni!!!. Inoltre al Giudice Paolini ha consegnato delle email di minacce, che gli sono giunte, da parte di ignoti cittadini di nazionalità rumena, tra il 2004 ed il 2006, periodo in cui anche il Bernocchi ricevette da ignoti rumeni pesanti minacce. Paolini ha spiegato al Giudice che tra il 2004 ed il 2006, insieme al Bernocchi, ha frequentato molti locali di omosessuali, all’interno dei quali ha conosciuto molti ragazzi rumeni e con alcuni di questi, purtroppo, sono sorti dei problemi.
Il Giudice, la Dottoressa Nicchi, ha, in conclusione, rinviato il processo a MARTEDI’ 8 GIUGNO 2010, alle ore 10.30, presso l’AULA 24 del Tribunale Ordinario di Roma, al fine di esaminare i TEST di difesa del Paolini.
Da sottolineare, per curiosità, che all’udienza del 19 febbraio, non era presente Robert Bernocchi, ma c’era il suo Avvocato di fiducia, la Dottoressa FLAMINIA CALDANI.
PAGINA 52
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2010, alle ore 13.20, circa (da precisare che l’udienza era stata fissata per le ore 09.45), presso l’Aula F del Giudice di Pace di Roma, è stato chiamato il processo PAOLINI contro BERNOCCHI. Robert ha querelato il Presenzialista TV, per eccellenza, per il reato di “Diffamazione”. Il Giudice, la Dottoressa DANIELA ANDREONI ha chiesto a Paolini se voleva sottoporsi al previsto “Esame dell’Imputato”. Il birichino della Tv ha risposto di si e dalle 13.25 alle 13.50, circa, il terrore di tutti i giornalisti televisivi ha ribadito al Giudice ed al Pubblico Ministero, la Dottoressa OLIVIA MANDOLESI, la sua totale estraneità ai fatti a lui imputati, che risalgono al 12 DICEMBRE 2005.
Da precisare che in Aula il 23 febbraio non era presente la parte offesa, Robert Bernocchi; quest’ultimo era difeso dal suo Avvocato di Fiducia, la Dottoressa FLAMINIA CALDANI. In Aula, invece, era presente la madre di Paolini, la Signora Bice Bochicchio, cantante lirica torinese, che ha tenuto compagnia a suo figlio, durante tutta la lunga mattinata trascorsa dal Giudice di Pace di Roma. Nell’udienza del 23 febbraio era prevista anche la Discussione. L’Avvocato di Robert, la Dottoressa Caldani ha richiesto, nella sua breve arringa d’accusa, la condanna del Paolini ed un risarcimento d’anni, per il suo assistito, il Bernocchi, pari a 2000,00 euro. L’Avvocato di fiducia del Paolini, MASSIMILIANO KORNMULLER, ha invece richiesto, nella sua lunga arringa di difesa, l’Assoluzione piena per il suo assistito. Il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice la condanna del Paolini.
Il Giudice, la Dottoressa Andreoni, si è poi ritirata in Camera di Consiglio, per circa 30 minuti ed alle ore 14.30, circa, ha letto la Sentenza. Gabriele Paolini è stato condannato alla pena di 400,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Lo stesso Giudice, nel leggere la sentenza, ha precisato che Paolini va condannato anche al risarcimento del danno causato al Bernocchi Robert, costituitosi parte civile; per la cui liquidazione le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile competente, non essendo emersi, nel corso, dell’istruttoria dibattimentale, elementi sufficienti per una loro esatta quantificazione.
QUI DI SEGUITO VIENE PUBBLICATA LA SENTENZA N° 322/10, DEPOSITATA IL 2 MARZO 2010, CON LA QUALE IL GIUDICE, LA DOTTORESSA DANIELA ANDREONI, HA CONDANNATO, ALLA PENA DI 400,00 EURO DI MULTA, GABRIELE PAOLINI.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – II SEZIONE PENALE.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il Giudice di Pace Dott. Daniela Andreoni, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente SENTENZA, nel processo penale di I grado n. 1263/07 R.G.N.R. CONTRO PAOLINI GABRIELE nato a Milano il 12/10/74 ed elett.te domiciliato in Roma, in Via Ippolito Nievo 61 c/o studio Avv. MASSIMILIANO KORNMULLER.
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall’Art. 595 comma 1 c.p. per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di BERNOCCHI ROBERT e precisamente per avere, presso la sala cinematografica “Adriano”, durante l’anteprima del film “King Kong”, affermato: “BERNOCCHI ROBERT E’ UN MARCHETTARO – BERNOCCHI ROBERT HA AVUTO CON ME RAPPORTI SESSUALI A PAGAMENTO – BERNOCCHI ROBERT MI HA VENDUTO LA SUA BIANCHERIA INTIMA ”.
Fatto accaduto in Roma il 12/12/2005.
Con l’intervento di:
P.M.: Dott. OLIVIA MANDOLESI
Difensore imputato: Avv. Massimiliano Kornmuller di fiducia.
Difensore P.C.: Avv. FLAMINIA CALDANI.
All’esito del dibattimento le parti hanno così concluso:
Conclusioni P.M.: condanna a 500,00 euro di multa.
Concluisioni P.C.: si associa alle richieste del P.M. e risarcimento come da conlcusioni scritte e nota spese.
Conclusioni difesa: Assoluzione perchèil fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con decreto di citazione ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, si iniziava procedimento penale nei confronti di Gabriele Paolini quale imputato del reato in cui in epigrafe. All’udienza del 20/01/2009, stante l’esito negativo del tenativo di conciliazione esperito ai sensi dell’Art. 29 comma 4 del D. Ivo 274/2000, veniva formalizzatala costituzione di parte civile ed ammessi i mezzi istruttori. Al dibattimento sono stati escussi i testimoni dall’accusa Robert Bernocchi, persona offesa del reato, AL0’ FRANCESCO, CASATI CRISTINA, al cui esito veniva esaminato l’imputato. Il Paolini ha, altresì, reso dichiarazioni spontanee. Formato il fascicolo ex Art. 431 c. p. p. risulta acquisita agli atti la seguente documentazione: 1) verbale di identificazione dell’imputato; 2) Una copia del libro “Il Profeta del Condom”; 3) n. 3 articoli giornalistici estratti da siti intenet. Al termine della fase istruttoria le parti hanno illustrato e precisatole rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe.
PAGINA 53
MOTIVI DELLA DECISONE.
In base alle dichiarazioni della persona offesa i pregressi rapporti di amicizia e stima professionale intercorsi con l’odierno imputato, si erano deteriorati al momento in cui il medesimo Paolini aveva iniziato a manifestare, nei confronti, del Bernocchi, giornalista – critico dello spettacolo, degli interessi di natura sentimentale. La pesrona offesa ha negato di aver mai ricambiato tali sentimenti ed ha dichiarato di aver frequentato, in passato, locali gay, insieme al Paolini, solo per mera speculazione giornalistica. Le continue manifestazioni eccessive di un innamoramento che, lo stesso imputato, definisce “ossessivo” ha generato dell’acrimonia tra i due uomini, attraverso continui dissidi verbali, da cui sono scaturiti gli eventi per cui è iniziato questo processo. In base alla ricostruzione dei fatti resa dal Bernoccchi, il Paolini qualche istante prima della rappresentazione cinematografica del film “King Kong”, si era alzato in piedi, tra i partecipanti ed aveva espresso nei confronti del medesimo Bernocchi le parole di cui al capo d’imputazione. Questo giudice è a conoscenza delle numerose pronunce giurisprudenziali che pongono la testimonianza della persona offesa su un piano leggermente diverso da qualle resa da un qualsiasi altro testimone disinteressato al giudizio. Si ritiene che, nel caso in cui la pronuncia di condanna si fondi sulle dichiarazioni della persona offesa, maggiore deve essere lo scrupolo nella valutazione della loro credibilità, attraverso una conferma desumibile da altri elementi probatori (Corte Costituzionale 19 marzo 1990 – n. 115; Cassazione 12 novembre 1996 - Licata ed altro etc...).
La ricostruzione dei fatti resa dal Bernocchi è stata suffragata dalla deposizione dei testimone oculare, l’accreditato stampa Francesco Alò. La teste Casati non conferma nè smentiscele espressioni verbali per cui è sotto processo il Paolini, in quanto si trovava al di fuori della sala in cui si svolgeva la proiezione del film; detta teste ha, comunque, confermato che il Bernocchi si era dovuto allontanare a causa di un diverbio con il Paolini.
L’imputato ha negato di aver indirizzato al Bernocchi parole offensive, ma le sue dichiarazioni spontanee sono state smentite dalle altre risultanze istruttorie. La tesi accusatoria formulata nei confronti del Paolini ha trovato conforto negli elementi istruttori acquisiti in dibattimento. Sussiste l’elemento oggettivo del reato di cui all’Art. 595 c. 1 c. p.. In particolare si rileva che l’imputato nelle sue esternazioni verbali, non solo ha fatto riferimento a rapporti sessuali tra il medesimo ed il Bernocchi, rapporti, oltretutto, di cui non è emersa alcuna prova, ma li definisce rapporti “a pagamento”. Al riguardo il termine “marchettaro”, rappresenta un’evidente lesione all’onore del Bernocchi, inteso non solo con riferimento alle qualità morali della persona, ma anche, al compless,o di quelle altre qualità e condizioni che nè determinano il valore sociale. Sussiste, altresì, l’ulteriore elemento della comunicazione a più persone. Il Paolini, infatti, ha pronunciato la frase a voce alta, in un sala cinematografica gremita di gente, giornalisti ed addetti stampa. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è sufficiente che tutti i soggetti destinatari della comunicazione siano in grado di percepire le espressioni offensive.
Sussite, altresì l’elemento soggettivo del dolo. E’ palese la sussistenza del delitto ex Art. 595 c.p. allorchè da parte dell’agente vi sia la volontà cosciente di diffamare, insita nella consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta. Ne deriva che in presenza di tale volontà e consapevolezza, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini ed ai moventi (nel caso di specie il sentimento non ricambiato e lo svilimento di un rapporto di amicizia), pur se per altri profitti valutabili per la quantificazione della pena, che possono aver determinato l’agente all’offesa. La condizione di procedibilità è stata verificata attraverso l’esame della querela che solo a tal fine veniva ritualmente acquisita agli atti del fascicolo. Deve essere, pertanto, dichiaratala responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all’Art. 133 c.p., e delle attenuanti generiche, concedibili per adeguare la pena all’entità del fatto, appare equo condannarlo alla pena di Euro 400,00 di multa (pena base di E. 600,00 diminuita di 1/3 ex Art. 62 bis), oltre al pagamento delle spese processuali.
L’imputato va condannato al risarcimento del danno causato al Bernocchi Robert, costituitosi parte civile; per la cui liquidazione le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile competente, non essendo emersi, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, elementi sufficienti per una loro esatta quantificazione. L’analogo impegno processuale profuso da entrambi i difensori nella trattazione del procedimento e la ricostruzione della vicenda accolta in sentenza, costituiscono validi motivi per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute per l’esercizio dell’azione civile.
P.Q.M.
Visto l’Art. 533 e 535 c.p.p.
Dichiara Paolini Gabriele responsabile del reato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di Euro 400,00 (quattrocento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’Art. 539 c.p.p.
Condanna Gabriele Paolini al risarcimento dei danni nei confronti di Bernocchi Robert, costituitosi Parte Civile, perla cui liquidazione le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile competente. Ritiene in interamente conpensate tra le parti le spese di costituzione e difesa.
Motivazione riservata in gg. 60.
Così deciso in Roma il 23/02/2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA.
2 MARZO 2010.
IL CANCELLIERE.
MARLE MONTEROSSO.
IL GIUDICE DI PACE.
DOTTORESSA DANIELA ANDREONI.
PAGINA 54
MERCOLEDI’ 7 APRILE 2010, alle ore 11.53, circa (da precisare che l’udienza era stata fissata per le ore 09.30), presso l’Aula 23 è stato chiamato il processo che vede
Gabriele Paolini contro il Signor ROBERTO D’AMBROGIO, ex-titolare della società “SYSTEMLINE-MNT”. In questo processo Paolini è l’imputato ed il Signor D’Ambrogio la parte offesa. D’Ambrogio ha querelato il birichino della TV per i reati di ‘DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA’ (Art. 595 C.P.) e ‘CALUNNIA’ (Art. 368). Da precisare che, nel settembre 2006, il Signor D’Ambrogio era titolare di una società che gestiva siti internet (sopracitata), tra i quali www.badtaste.it portale cinematografico dove scriveva e, scrive tutt’oggi, ROBERT BERNOCCHI, in qualità di critico cinematografico. Il terrore dei giornalisti TV, in data 13 settembre 2006, querelò il Signor D’Ambrogio per il grave reato di “VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”, in quanto D’Ambrogio dava ‘luce’, attraverso la sua società al sito www.badtaste.it sopracitato. Paolini ha sempre sostenuto che lo stesso sito www.badtaste.it fosse stato da lui ideato e successivamente ‘SCIPPATO’ dal Bernocchi. Il Diabolik di Casal de’ Pazzi, in data 14 settembre 2006, rese dunque pubblico sul suo sito www.gabrielepaolini.it oggi denominato www.gabrielepaolini.com la querela che fece al Signor D’Ambrogio. E quest’ultimo, sentendosi diffamato attraverso internet, decise di querelare Paolini, come sopra riportato. Anche in questo processo Paolini è difeso dall’Avvocato LORENZO LA MARCA. Alle 11.55, il Giudice, la Dottoressa AURORA CANTILLO, ha chiamato, in Aula, l’unico TEST di difesa di Gabriele Paolini, in questo processo, il Signor Robert Bernocchi. Da sottolineare, come curiosità, che Paolini, in diversi processi è contro lo stesso Bernocchi. Ma nel processo, sopracitato, tra Paolini e D’Ambrogio, il birichino della TV, ha voluto avvalersi, come unico Test di difesa, di Robert, in quanto, per Paolini era indispensabile, ai fini del processo, che lo vede imputato, che in Aula, il Bernocchi, davanti al Giudice, confermasse che avesse dei contatti diretti con il Signor D’Ambrogio.
L’esame del Test Bernocchi è durato circa 8 minuti; sotto giuramento, Robert ha così, tra le altre cose, dichiarato in Aula: “SI, EFFETTIVAMENTE, LO SPAZIO WEB PER IL SITO WWW.BADTASTE.IT MI E’ STATO DATO DAL SIGNOR ROBERTO D’AMBROGIO. CON IL SIGNOR D’AMBROGIO AVEVO DEI CONTATTI DI LAVORO. ERO UN SUO CLIENTE”.
Finito l’esame del Test Bernocchi, in programma c’era l’esame dell’imputato, ovvero Gabriele Paolini, ma, a causa, di un notevole ritardo, accumulatosi, per i tanti processi chiamati, durante la mattinata, il Giudice Cantillo ha rinviato l’esame dell’imputato all’udienza di MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010, presso l’Aula 13, alle ore 10.30.
VENERDI’ 28 MAGGIO 2010, alle ore 09.41 (l’udienza era stata fissata per le ore 09.00), presso l’Aula 8 del Tribunale Ordinario di Roma, è stato chiamato il processo PAOLINI contro BERNOCCHI (N. 21070/09). Da precisare che anche in questo processo Paolini è imputato (art. 595 C. P. e 660 C.P.) ed il Signor Bernocchi è pate lesa. Come curiosità, c’è da sottolineare, che il Giudice, la Dottoressa CAPRI, aveva inizialmente chiamato il processo alle ore 09.05, ma in Aula non era ancora presente Gabriele Paolini, nè il suo difensore di fiducia, l’Avvocato LORENZO LA MARCA; con un gesto di estrema correttezza, l’Avvocato FLAMINIA CALDANI, difensore di fiducia di Robert Bernocchi, ha chiesto al Giudice Capri di poter aspettare il Paolini stesso ed il suo Avvocato. L’udienza è così iniziata alle 09.41. Nell’udienza precedente, avvenuta venerdì 30 ottobre 2010, lo stesso Giudice Capri si era riservata di decidere sulla questione sollevata dall’Avvocato La Marca, in merito al fatto, che il suo assistito si era visto inserire un nuovo capo d’imputazione, non presente nel Decreto di Citazione a Giudizio, notificato allo stesso Paolini. Dunque l’Avvocato La Marca fece richiesta al Giudice che l’intero processo venisse rinviato, ‘in toto’, al G.I.P. Il Giudice Capri, sciolta la riserva, ha respinto la richiesta dell’Avvocato La Marca. Pertanto Paolini, in questo processo, deve rispondere dei reati 595 C.P. e 660 C.P.
Durante l’udienza l’Avvocato La Marca ha presentato la lista dei Test di difesa del Paolini; nella lista figura solo la Signora BICE BOCHICCHIO, madre dello stesso Diabolik di Casal dè Pazzi, che ha conosciuto e frequentato personalmente Robert Bernocchi. Alle 10.00 Paolini ha preso la parola per delle brevissime dichiarazioni spontanee (durate solo un minuto e venti secondi), nelle quali, tra l’altro, il terrore di Emilio Fede ha sottolineato che, anche se Robert Bernocchi, lo ha portato davanti ad un Giudice, lo stesso Robert, per lui, è stato, è e sarà la persona più importante della sua vita, dopo i suoi genitori GAETANO PAOLINI e Bice Bochicchio.
Il Giuidice Capri ha poi rinviato il processo all’udienza di LUNEDI’ 13 LUGLIO 2010, alle ore 11.30, presso l’Aula 7. Nella prossima udienza, tra l’altro, verrà ascoltata la parte lesa, Robert Bernocchi.
Da precisare che venerdì 28 maggio 2010, il Bernocchi non era presente in Aula. Durante l’udienza l’Avvocato di Robert, Flaminia Caldani ha consegnato, all’attenzione del Giudice Capri, l’Atto di Costituzione di Parte Civile, a tutela del suo assistito.
QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, CONSEGNATO AL GIUDICE CAPRI, DALL’AVVOCATO DEL BERNOCCHI, FLAMINIA CALDANI.
STUDIO LONGO (00193 Roma - Via Crescenzio 58 – Tel. 06/68805510 – 06/6877480 – Fax 06/6832318).
Avv. UGO LONGO / Avv. FRANCESCA RENATA NATALE / Avv. MATTIA MARIA LA MARRA / Avv. ANDREA LONGO / Avv. FLAMINIA CALDANI.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – SEZIONE IV PENALE – GIUDICE: DOTTORESSA CAPRI.
ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
Il sottoscritto Avv. Flaminia Caldani, difensore di fiducia del Sig. ROBERT BERNOCCHI, nato a Varsavia (Polonia) il 31 marzo 1975 e residente in Roma in Via G. B. Valente n.143, nella qualità di procuratore speciale dello stesso, giusto mandato conferito ex art. 100 c.p.p. in calce al presente atto, dichiara ai sensi dell’art. 78 c.p.p. di costituirisi parte civile e pertanto di costituire parte civile il Sig. Robert Bernocchi nei confronti del Sig. Gabriele Paolini, nato a Milano il 12 ottobre 1974 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. LORENZO LA MARCA, sito in Roma Via del Vignola n.5, nell’ambito del procedimento penale 10809/07 R.G. N.R. pendente innanzi alla S.V., la cui prima udienza dibattimentale è fissata per il giorno 30 ottobre 2009, ove il Sig. Paolini risulta imputato dei reati di cui agli artt. 595 comma 3 c.p., 595 c.p. e 660 c.p., commessi in Roma in diverse epoche e da ultimo denunciati il 14 novembre 2007.
La presente costituzione di parte civile tende ad ottenere, previa dichiarazione di responsabilità dell’imputato, il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla costituenda parte civile a seguito delle azioni delittuose ripetutamente compiute dal Paolini dalla fine del 2005, sino al novembre 2007. Segnatamente, il Paolini ripetutamente offendeva la reputazione del Bernocchi pubblicando sul proprio sito intenet www.gabrielepaolini.it frasi ingiuriose del seguente tenore: “DELINQUENTE SIGNOR ROBERT BERNOCCHI, IL PIU’ NOTO MARCHETTARO D’ITALIA”, diffondendone per di più l’indirizzo ed il numero di telefono riservati (capo a della rubrica). L’imputato, inoltre, proseguiva nella propria opera diffamatoria, ai danni della costituenda parte civile allorquando, trovandosi all’interno del Cinema Adriano in occasione dell’anteprima cinematografica del film “King Kong” riservata a giornalisti accreditati stampa, pronunciava le seguenti frasi: “BERNOCCHI ROBERT E’ UN MARCHETTARO, HA AVUTO CON ME RAPPORTI SESSUALI A PAGAMENTO, MI HA VENDUTO LA BIANCHERIA INTIMA” (capo b dell’imputazine). Infine, il Paolini arrecava molestia al Sig. Bernocchi inviadogli numerosi petulanti messaggi di posta elettronica del seguente tenore: “TI SALUTERO’ AMODO MIO IN DIRETTA NAZIONALE SU RADIO RADIO”, “IO TI ONORO CITANDOTI COME IL MIO RAGAZZO, VERGOGNATI!. IL MIO RAGAZZO LO SEI STATO, LO SEI E LO SARAI SEMPRE PER ME!. LA COSTITUZIONE PARLA CHIARO. IO TI CITO QUANDO VOGLIO, COME VOGLIO E DOVE VOGLIO. MI AUGURO CHE TU MI QUERELERAI PER L’ENNESIMA VOLTA, COSI’ FARAI CONTENTO IL PUBBLICO MINISTERO MAOIRANO”, “PROVA A DIRE RADIO RADIO DI QUANDO TI SPOMPINAVO IN SAUNA” (come contestato al capo c della rubrica).
Evidente il grave pregiudizio subito dalla costituenda parte civile a cagione delle svariate azioni delittuose perpretate dal Paolini e che si susseguono oramai da anni, arrivando a condizionare negativamente la vita personale, familiare e professionale del Bernocchi, che si vede continuamente offeso, diffamato e molestato dal prevenuto. Per tutto quanto sopra premesso ed esposto, nell’interesse della persona offesa e danneggiata dal reato Bernocchi Robert, il sottoscritto Avvocato dichiara, pertanto, di costituirsi parte civie al fine di conseguire l’integrale risarcimento di tutti i danni, morali e materiali, patiti a causa delle azioni illecite poste in essere dall’odierno imputato.
Con osservanza.
Roma, lì 26 ottobre 2009.
Avv. FLAMINIA CALDANI.
PROCURA SPECIALE.
Il sottoscritto Robert Bernocchi, nato a Varsavia (Polonia) il 31 marzo 1975 e residente a Roma in Via G. B. Valente n.143, con il presente atto conferisce mandato speciale per tutti i gradi di giudizio e con ampie facoltà di legge all’Avvocato Flaminia Caldani del Foro di Roma, con studio in Roma in Via Crescenzio n.58, al fine di costituirsi parte civile e di proporre eventuale impugnazione ex art. 37 disp. att. c.p.p. nel procedimento penale n. 10809/07 R. G. N. R. nei confronti di Gabriele Paolini, nato a Milano il 12 ottobre 1974 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Lorenzo La Marca, sito in Roma in Viale del Vignola n. 5, pendente innanzi alla S. V., la cui prima udienza dibattimentale è fissata per il giorno 30 ottobre 2009, ove il Sig. Paolini risulta imputato per i reati di cui agli artt. 595 comma 3 c.p., 595 c.p. e 660 c.p., commessi in Roma in divesrse epoche e da ultimo denunciati il 14 novembre 2007. Scopo di tale costituzione è di ottenere l’integrale risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dai fatti per i quali è processo.
Roma, lì 26 ottobre 2009.
ROBERT BERNOCCHI.
E’ AUTENTICA.
AVV. FLAMINIA CALDANI.
Copyright © byIl sito ufficiale di Gabriele Paolini, il profeta del condomTutti i diritti riservati.