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L’ARTISTA PAOLINI CITATO DALL’AUTOREVOLE RIVISTA GUIDA AL DIRITTO







Articolo tratto da: GUIDA AL DIRITTO (supplemento, in abbonamento postale, del prestigioso Quotidiano Economico “IL SOLE 24 ORE”) Numero 16 – 22 APRILE 2006



RASSEGNA DELLE MASSIME DELLA CASSAZIONE PENALE



CONTRAVVENZIONI

Molestia o disturbo alle persone – Abitualità – Necessità – Esclusione. (Cp. articolo 660).

Il reato di cui all’articolo 660 del Cp. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia.

Sezione I sentenza 19 gennaio – 8 marzo 2006 n.8198 – Pres. Fabbri; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Monetti; Ric. PAOLINI



Molestia o disturbo alle persone – Elemento materiale – Caratteristiche – Fattispecie. (Cp. articolo 660)

Il reato di cui all’articolo 660 del Cp. sotto il profilo obiettivo è integrato da qualsiasi condotta idonea a determinare l’altrui molestia ed è dunque connotato dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo e di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione. (Nella specie, correttamente, secondo la Cassazione, il reato era stato ravvisato nel comportamento dell’imputato consistito nel porsi alle spalle di un giornalista durante un collegamento televisivo in diretta, con un cartelo recante la scritta “PIPPO BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”, sul rilievo che trattavasi di condotta che aveva disturbato l’attività del cronista e degli altri operatori della televisione alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali tali persone avevano il diritto nello svolgimento dell’attività lavorativa attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile alla nozione di petulanza).

Sezione I sentenza 19 gennaio – 8 marzo 2006 n. 8198 – Pres. Fabbri; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Monetti; Ric. PAOLINI



Molestia o disturbo alle persone – Elemento soggettivo – Contenuto. (Cp. articolo 660)

Il reato di cui all’articolo 660 del Cp. sotto il profilo soggettivo, richiede la coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo senza che possa rilevare in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.

Sezione I sentenza 19 gennaio – 8 marzo 2006 n. 8198 – Pres. Fabbri; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Monetti; Ric. PAOLINI









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Pubblicato su: 2006-05-10 (2631 letture)

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