Tribunale di Roma – Dodicesima Sezione Civile
Giudice Unico Dottoressa VITTORIA STEFANELLI
Sentenza N° 33716/04 – Cron. N° 40079 – Rep. N° 775/05
FATTO E RESPONSABILITA’
Pacifica è la frequente apparizione del Paolini in occasione di vari servizi televisivi, tant’è che entrambe le parti producevano la videocassetta intitolata “Il Profeta del Condom”, realizzata dal convenuto e densa di riprese dell’immagine dello stesso in trasmissioni televisive, tra le quali quelle RAI.
La proiezione della citata videocassetta e delle videocassette prodotte da parte attrice mostrano molteplici inquadrature del convenuto: in occasione di più programmi dei canali RAI, soprattutto di collegamenti esterni per i telegiornali, si vede il Paolini consegnare profilattici a giornalisti, presentatori o direttamente alle persone intervistate (…), ovvero “imporre” la sua immagine, collocata dietro a quella del giornalista RAI, mostrando il volto immobile ovvero facendo movenze intese ad annuire o movimenti delle labbra generatori, inevitabilmente, del cosidetto effetto-pesce; in più immagini il Paolini si presenta indossando una collana costituita da profilattici ovvero mostrando una fotografia del Pontefice.
Le deposizioni testimoniali confermavano la condotta del convenuto: i testi riferivano, infatti, che durante i collegamenti esterni di telegiornali RAI il Paolini è solito immettersi nel campo della ripresa televisiva, posizionandosi a ridosso dei giornalisti, imponendo la sua immagine all’inquadratura, e facendo smorfie con la bocca, ovvero offrendo profilattici ai giornalisti o presentandosi con una collana costituita da profilattici ovvero con in mano un fallo di plastica di circa 20 cm.
La videocassetta di cui è autore il convenuto mostra chiaramente la consapevolezza e volontà del medesimo di presenziare ossessivamente sullo schermo e di “inquinare” le trasmissioni televisive. Infatti, in un servizio a lui dedicato inserito nel programma “Fuego”, trasmesso su un canale MEDIASET, il Paolini afferma: “è da tre anni che inquino la televisione…per gli operatori è diventato un tormentone, un’ossessione…”, ammette di essere “un protagonista,…, un esibizionsita,…, una persona che è in continua ricerca della telecamera” e di essere cosciente che la modifica dell’inquadratura da parte dell’operatore della telecamera, diretta ad evitare di riprendere la sua immagine, ed il suo spostamento in cerca dell’obiettivo fanno presa sul videospettatore, attirandone l’attenzione…
Ebbene, nonostante solo in una occasione la descritta del convenuto abbia causato l’interruzione del servizio televisivo (ved. deposizione di Agostino Dino Sorgonà), essa comunque turba la regolarità di detto servizio, creandone un’indiscutibile alterazione, in quanto la continua e pressante presenza dell’immagine del Paolini, anche se talvolta diretta, come dedotto da parte convenuta, a diffondere lo strumento del profilattico quale mezzo di lotta alla diffusione del virus HIV, viene “imposta” a sproposito, in occasione di programmi, per lo più giornalistici, tendenti a fornire tutt’altro tipo di informazione agli utenti del servizio televisivo e finisce per ridicolizzare e snaturare i programmi stessi, sminuendone il contenuto e la forza di persuasione sul pubblico, che viene inevitabilmente distratto dalla visione dell’ “intruso”.
Le modalità di comunicazione del messaggio che il Paolini vorrebbe diffondere escludono che nella fattispecie si possa parlare di esercizio della libertà di espressione del proprio pensiero tutelato dal nostro ordinamento, in primis dall’articolo 21 della Costituzione; al contrario, dette modalità limitano piuttosto il diritto dell’emittente televisiva alla libera diffusione del pensiero, nella cui tutela devono includersi tutti i messaggi televisivi a contenuto informativo ovvero culturale suscettibili d’incidenza sull’opinione pubblica. Di qui il diritto della RAI di opporsi a qualsiasi deformazione delle sue opere che rechi pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione, diritto tutelato dalla legge sul diritto d’autore (cd. Diritto morale d’autore; vedi, in particolare, art. 201.1941/633) e leso dal comportamento sopra descritto.
La condotta del Paolini, oltre ad inserirsi nell’ambito dell’illecito aquilino di cui all’articolo 2043 c.c., andando a ledere il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (contra ius), senza alcuna giustificazione (non iure), va a violare anche la legge penale, inquadrandosi nella fattispecie criminosa di cui all’articolo 340 c.p., in quanto turba il funzionamento del servizio pubblico televisivo…
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